Statuto
TITOLO I
CAPO I
Costituzione – Scopi – Durata – Associati
Articolo 1
Costituzione – Denominazione - Sede
E’ costituita l'Associazione “CONF.A.S.I. – Confederazione Autonoma Sindacati Italiani”, ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente.
La sede dell'Associazione è in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi, 34.
Con delibera del Comitato Direttivo la sede dell'Associazione potrà essere trasferita nell'ambito del comune di Roma.
Con delibera dell'Assemblea Generale, la sede dall'Associazione potrà essere trasferita al di fuori del comune di Roma.
Articolo 2
Scopi
CONF.A.S.I. è l’associazione sindacale nazionale dei cittadini italiani, disoccupati, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, professionisti, imprenditori e pensionati, che hanno in comune lo scopo di operare sul territorio nazionale e in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private, per migliorare la qualità della vita sociale, culturale ed economica.
CONF.A.S.I. considera il lavoro e la sua tutela quale valore essenziale della vita sociale ed intende difendere tale valore superando tutte le barriere di ordine politico, sociale e sindacale che possano ostacolare il raggiungimento di tale obbiettivo.
CONF.A.S.I. è un’associazione sindacale libera, autonoma, apartitica ed apolitica e non persegue scopi di lucro.
Essa si propone:
a) di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le altre associazioni di categoria, sia nazionali che internazionali, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e private;
b) di tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale, adottando ed utilizzando in loro favore, tutte le forme di assistenza previste dalle normative in vigore, finalizzate alla più ampia possibile partecipazione dei lavoratori e pensionati alla vita reale del paese;
c) di promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative che abbiano lo scopo di tutelare il lavoro ed i lavoratori e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro, sia in Italia che nella Comunità Europea, rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione di tale obbiettivo;
d) di contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di servizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul mondo del lavoro, sulla sua evoluzione sulle sue problematiche.
Per realizzare tali scopi la CONF.A.S.I., potrà utilizzare tutti gli strumenti che, di volta in volta, si renderanno necessari e/o utili per il loro raggiungimento; in particolare, a titolo esemplificativo, con delibera del Comitato Direttivo potranno essere costituiti:
1) un Centro di Assistenza Fiscale, di cui al D.Lgs 241/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
2) un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, di cui al D.Lgs 165/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) un Patronato, di cui alla L. 152/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) un Ente di Formazione Professionale che svolga la propria attività sia rivolgendosi direttamente ai lavoratori, sia accedendo ai fondi comunitari, nazionali, regionali e locali, una volta ottenuti i necessari riconoscimenti e/o accreditamenti delle autorità competenti;
5) Ogni altro ente, associazione, società la cui costituzione e attività sia funzionale al raggiungimento dello scopo sociale.
Articolo 3
Assenza finalità di lucro
La CONF.A.S.I. è un ente non commerciale di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:
a) distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
b) trasmettere ad altri il contributo associativo.
La CONF.A.S.I. ha l’obbligo:
a) di devolvere il patrimonio dell’organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
b) di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
c) di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Articolo 4
Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Articolo 5
Associati
Possono aderire alla CONF.A.S.I. sia le persone fisiche che le persone giuridiche, intendendosi per tali le associazioni aventi medesime finalità e scopi.
La CONF.A.S.I. potrà, inoltre, stipulare protocolli di intesa o patti federativi con altre organizzazioni aventi medesimi finalità e scopi.
Di conseguenza il Libro soci dell'associazione sarà suddiviso in Libro Soci Persone Fisiche ed in Libro Soci Persone Giuridiche.
5.1 Gli associati persone fisiche si distinguono in:
1) Fondatori – coloro che hanno partecipato alla costituzione della CONF.A.S.I.;
2) Benemeriti – coloro che si sono particolarmente distinti per la propria opera in favore dell’Associazione; tale qualifica è conferita dal Comitato Direttivo, con apposita delibera;
3) Ordinari – coloro che hanno richiesto di diventare associati;
4) Sostenitori – coloro che sono associati alle organizzazioni che aderiscono alla CONF.A.S.I..
Le persone fisiche, indipendentemente dalla cittadinanza, possono aderire alla CONF.A.S.I. qualora siano:
· Disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;
· Lavoratori dipendenti
· Lavoratori autonomi
· Professionisti;
· Piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti;
· Pensionati.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere, di conseguenza, richiesta per un periodo temporaneo.
Per acquisire la qualifica di associato occorrerà presentare apposita richiesta scritta, su apposito modello predisposto dal Comitato Direttivo; in tale richiesta dovrà essere contenuta la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad osservare lo Statuto ed i regolamenti, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.
La richiesta di adesione deve essere indirizzata al Comitato Direttivo Nazionale.
L’accoglimento della richiesta di adesione conferisce al richiedente la qualifica di “associato ordinario” e lo obbliga al pagamento della quota associativa ed al ritiro della tessera. Se il Comitato Direttivo Nazionale entro un mese dalla presentazione della richiesta di ammissione, la richiesta stessa si intende accolta.
In caso, invece, di non accoglimento, la delibera in tal senso adottata dovrà essere comunicata all’interessato in forma scritta, indicando le motivazioni.
La qualifica di associato è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
Le persone fisiche aderiscono alla CONF.A.S.I., anche nel caso in cui, essendo aderenti di altra associazione, quest’ultima faccia richiesta di adesione, in forma scritta ed indirizzata al Comitato Direttivo, e che tale richiesta sia accolta; in tal caso i suoi associati saranno, automaticamente, qualificati “associati sostenitori”, senza obbligo di versare la quota associativa.
5.2 Gli associati persone giuridiche possono rivestire esclusivamente la qualifica di “associato ordinario”. La richiesta di adesione deve essere formulata in forma scritta, su apposito modello predisposto dal Comitato Direttivo e ad esso indirizzata, contenente l’esplicita manifestazione della volontà dell’associazione richiedente di accettazione e di impegno ad osservare le norme contenute nello statuto e nel regolamento in vigore all’atto della richiesta, nonché di accettare ed osservare le deliberazioni degli organi statutari.
In caso di accoglimento della richiesta di adesione l’associazione richiedente è obbligata al pagamento della quota associativa ed al ritiro dell’attestato di associazione.
Sia la CONF.A.S.I. che le associazioni aderenti possono risolvere il vincolo tra loro esistente, salvo diversa pattuizione contenuta negli specifici accordi, in qualsiasi momento e senza giustificazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. da inviarsi 30 giorni prima della data fissata per la risoluzione; trascorsi i citati 30 giorni, la risoluzione è effettiva, salvo che per la regolazione dei rapporti economici riconducibili al pagamento della quota associativa e/o ai pagamenti derivanti da altri rapporti nel frattempo instaurati.
5.3 I tesserati sono tutti i soggetti che hanno sottoscritto la delega a favore della CONF.A.S.I. e che non hanno presentato specifica richiesta di associarsi.
Articolo 6
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
-
decesso;
-
dimissioni – ogni socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione formale al Comitato Direttivo territorialmente competente; il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta ed è subordinata all’integrale pagamento delle somme eventualmente dovute dall’associato dimissionario alla data delle dimissioni;
-
sospensione o esclusione – è deliberata dal Comitato Direttivo territorialmente competente per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
-
decadenza – è deliberata dal Comitato Direttivo territorialmente competente per mancato pagamento della quota sociale, per inattività prolungata di almeno sei mesi e per qualsiasi altro motivo sia reputato giustificato.
I provvedimenti di sospensione, esclusione o decadenza sono deliberati dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti ed a scrutinio segreto; tale provvedimento dovrà essere comunicato, per iscritto, all’interessato a mezzo lettera raccomandata a/r o mediante consegna personale; l’interessato potrà ricorrere avverso tale provvedimento, entro quindici giorni, al Collegio dei Probiviri, qualora tale organo sia previsto allo statuto, che si pronuncerà in via definitiva.
I soci decaduti per morosità potranno essere riammessi, previa presentazione di una nuova richiesta e previo versamento di una nuova quota di iscrizione.
Articolo 7
Rapporti con altre associazioni
La CONF.A.S.I. può stipulare protocolli d’intesa o patti federativi con altre organizzazioni e/o singole Federazioni, a condizione che i rispettivi statuti non siano incompatibili e perseguano fini comuni.
La loro sottoscrizione implica una formale reciproca adesione alle rispettive organizzazioni, pur mantenendo le stesse inalterate le proprie prerogative; tale adesione comporta la sommatoria degli iscritti ai fini della rappresentatività.
Trattandosi, poi, di accordi finalizzati allo sviluppo di specifiche attività in comune, il contenuto di tali accordi, ivi compreso l’eventuale aspetto economico, e la loro sottoscrizione è deliberata dal Comitato Direttivo.
Un elenco specifico conterrà tutti i protocolli o patti federativi di tempo in tempo stipulati.
TITOLO II
CAPO I
ORGANI E STRUTTURA TERRITORIALE
Articolo 8
Gli Organi Centrali
Sono organi centrali della CONF.A.S.I.:
· L'Assemblea;
· L'Assemblea Congressuale;
· Il Presidente;
· Il Comitato Direttivo;
· Il Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico (Facoltativo);
· Il Collegio dei Probiviri (Facoltativo).
Articolo 9
L’Assemblea
L’Assemblea costituisce l' organo deliberante della CONF.A.S.I. .
Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla fine dell’anno precedente, per l’approvazione del rendiconto annuale e del documento previsionale per l’anno successivo, predisposti dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto al voto nell’Assemblea stessa o su convocazione deliberata dal Comitato Direttivo.
La richiesta di convocazione straordinaria, da inviarsi almeno tre mesi prima della data prevista per la celebrazione dell’Assemblea, deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; in entrambi i casi delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di particolare urgenza o necessità l’Assemblea straordinaria potrà deliberare in merito ad eventuali modifiche statutarie richieste da disposizioni legislative intervenute o per adeguamento a specifiche normative di settore; in tal caso la maggioranza richiesta sarà dei tre quarti dei partecipanti.
Lo svolgimento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolato da specifico Regolamento approvato dal Comitato Direttivo e valido fino a revoca o modifica. Il Regolamento Assembleare, per la sua approvazione, necessita del parere vincolante dei soci fondatori.
Articolo 10
Diritto di partecipazione all’Assemblea
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, il Presidente, i soci fondatori, i componenti elettivi del Comitato Direttivo, i soci benemeriti, i Presidenti dei Comitati Direttivi Provinciali ed i Segretari delle singole Federazioni, purchè, nei loro confronti non esistano cause che ne determinino l’esclusione o la decadenza.
Partecipano all’Assemblea, con voto consultivo, se nominati, i componenti del Collegio dei Revisori Legali e del Collegio dei Probiviri.
Articolo 11
L'Assemblea Congressuale
L'Assemblea Congressuale si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione del Comitato Direttivo e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto; la richiesta di convocazione straordinaria, da inviarsi almeno tre mesi prima della data prevista per la celebrazione del Congresso, deve contenere le motivazioni della richiesta stessa e gli argomenti che si propongono per la discussione.
L'Assemblea Congressuale ha il compito di:
a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;
b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;
d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale;
f) nominare i componenti elettivi del Comitato Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori Legali, o Revisore Unico, e del Collegio dei Probiviri;
g) approvare eventuali modifiche statutarie, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre/quarti dei partecipanti.
L'Assemblea Congressuale ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti; anche l'Assemblea Congressuale straordinaria delibera amaggioranza assoluta dei presenti, tranne in caso di delibere riguardanti la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome o lo scioglimento della Confederazione, nel qual caso è richiesta la maggioranza dei tre/quarti dei partecipanti.
Lo svolgimento dell'Assemblea Congressuale è regolato da specifico Regolamento, approvato e divulgato a tutti gli interessati dal Comitato Direttivo almeno tre mesi prima dello svolgimento dell'Assemblea Congressuale ordinaria e alneno quarantacinque giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Congressuale Straordinaria.
Il Regolamento dell'Assemblea Congressuale, per la sua approvazione, necessita del parere vincolante dei soci fondatori.
Il diritto di partecipazione all'assemblea Congressuale spetta agli stessi soggetti di cui al precedente Articolo 10.
Articolo 12
Il Presidente
Il Presidente è nominato dal Comitato Direttivo, tra i suoi componenti.
E’ il rappresentante legale e politico dell’Associazione e, come tale, intrattiene i rapporti con Enti pubblici e privati, con le Istituzioni e con le altre Associazioni.
E’ il garante della linea politica dell’Associazione e del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Presiede l’Assemblea e il Comitato Direttivo.
In caso di impedimento, le sue funzioni saranno espletate dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal componente più anziano del Comitato Direttivo.
Nella sua qualità, il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.
Quando particolari esigenze e/o necessità impongano al Presidente di compiere atti che non derivino da una deliberazione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo, gli atti compiuti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Comitato Direttivo, nella prima riunione utile.
Rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e/o postali, la richiesta di fidi ed, in generale, ogni altro atto necessario e/o utile al buon svolgimento della vita dell’Associazione.
In caso di dimissioni, di decadenza dalla carica o di impedimento accertato superiore ad un anno, del Presidente, il Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, il componente più anziano del Comitato Direttivo, provvederà, entro quattro mesi dall’accadimento, a dichiarare decaduti tutti i componenti gli organi sociali, sia centrali che periferici, e a convocare il Congresso Straordinario per la nomina dei nuovi organi.
Nel periodo intercorrente tra la decadenza degli organi sociali e lo svolgimento del Congresso Straordinario, il Comitato Direttivo provvederà alla gestione ordinaria dell’Associazione.
Articolo 13
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è l’organo cui è demandata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
E’ presieduto dal Presidente.
E’ composto, oltre che dai soci fondatori che ne fanno parte permanentemente e di diritto, da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti eletti dal Congresso.
Elegge, al suo interno, oltre che il Presidente, di cui al precedente Art. 12, anche il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; i compiti del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere constano da Regolamento interno del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo è convocato, di norma presso la sede dell'Associazione, dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario per la vita dell'Associazione.
Esso può essere convocato su richiesta formale di un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente deve convocare il Comitato Direttivo, nei modi previsti, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.
La convocazione deve avvenire mediante affissione della stessa nella sede sociale o tramite fax e/o e-mail, almeno cinque giorni prima della data della riunione riportando l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando siano presenti la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il componente assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sostituito, con delibera del Comitato stesso, assunta a maggioranza dei presenti, mediante cooptazione tra i componenti l’Assemblea Generale.
La delibera di cooptazione deve essere comunicata per iscritto al soggetto cooptato, che nel termine di otto giorni dalla ricezione della stessa, deve formalizzare la propria accettazione; decorso inutilmente detto termine, il soggetto cooptato decadrà dalla possibilità di accettazione e il Comitato procederà ad una nuova nomina, secondo le modalità precedentemente indicate.
Al Comitato Direttivo compete:
-
redigere e dare attuazione alle linee programmatiche indicate ed approvate dal Congresso ed impartire direttive per la regolare attuazione delle proprie delibere e di quelle dell’Assemblea Generale;
-
eleggere, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
-
predisporre il rendiconto consuntivo e il documento previsionale da sottoporre all'Assemblea Generale;
-
nominare i componenti degli organi degli Enti e delle Società collegate alla Confederazione;
-
proporre eventuali modifiche allo statuto;
-
predisporre i regolamenti di funzionamento;
-
proporre lo scioglimento dell’associazione;
-
proporre l’ammontare delle quote associative annuali;
-
valutare la richiesta di adesione pervenuta da altre Associazioni e deliberare in merito, comunicando, in ogni caso e per iscritto, le motivazioni della propria decisione all’Associazione richiedente;
-
nominare i soci benemeriti;
-
approvare la stipula di atti e la conclusione di contratti inerenti l'attività sociale;
-
procedere alla designazione di eventuali altre rappresentanze dell’Associazione;
-
deliberare la gestione straordinaria delle sedi provinciali e/o territoriali, allorché risulti accertato che siano stati posti in essere comportamenti lesivi per il buon nome della CONF.A.S.I., siano stati posti in essere comportamenti contrari alle norme statutarie o alle delibere degli organi sociali o per accertata impossibilità di funzionamento della sede provinciale stessa; la gestione straordinaria comporta la decadenza di tutti gi organi della sede periferica, è affidata ad un Commissario nominato ad hoc e la sua durata non può eccedere i sei mesi;
-
deliberare su tutte le altre materie attinenti il normale svolgimento dell’attività dell’Associazione.
Articolo 14
Il Collegio dei Revisori Legali -Revisore Unico
Il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico è un organo facoltativo dell'Associazione. Il Collegio dei Revisori legali, se nominato, è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
L’accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto.
I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.
Il Collegio dei Revisori Legali esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle spese relative alla gestione dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea Generale.
Si riunisce ogni tre mesi redigendo apposito verbale della singola riunione; redige, inoltre, la relazione di accompagnamento al rendiconto annuale predisposto dal Comitato Direttivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale.
Articolo 15
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è organi facoltativo dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Congresso.
L’accettazione della carica deve essere comunicata per iscritto.
I componenti effettivi nominano, al proprio interno, il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri vengono affidate, da parte del Comitato Direttivo, tutte le questioni che determinano contrasto tra i componenti gli organi sociali, gli Enti e le Società collegate e tra la Confederazione e le Federazioni Nazionali.
Esso costituisce, inoltre, organo di secondo grado per le controversie tra gli organi territoriali ed i singoli iscritti, al quale si può ricorrere solo dopo l’emissione della decisione del Collegio dei Probiviri Provinciale.
In dipendenza della gravità dei fatti e delle circostanze denunciate, il Collegio può irrogare le seguenti sanzioni:
· richiamo scritto;
· deplorazione con diffida;
· sospensione da eventuali incarichi, per un periodo massimo di dodici mesi;
· espulsione.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono irrituali, motivate e comunicate per iscritto agli interessati, entro dieci giorni dalla adozione del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri decide in un’unica istanza e le sue determinazioni sono definitive.
CAPO II
Articolo 16
Gli Organi Periferici
Sono organi periferici:
· Il Coordinamento Regionale;
· Il Coordinamento Provinciale;
· Le Associazioni Territoriali;
· I Responsabili Territoriali.
Articolo 17
Il Coordinamento Regionale
Il Coordinamento Regionale appresenta l'associazione a livello regionale ed ha il compito di coordinare l'attività dei Comitati Direttivi delle Associazioni Territoriali, quando tale attività abbia rilevanza a livello regionale. La costituzione del Coordinamento Regionale è demandata ad apposita delibera del Comitato Direttivo Nazionale; è composto dai Coordinatori Provinciali, che ne eleggono il Presidente, deliberano in merito alla fissazione della sede e sulla copertura delle esigenze di carattere economico, necessarie al funzionamento dell'organo territoriale.
Articolo 18
Il Coordinamento Provinciale
Il Coordinamento Provinciale rappresenta l'Associazione a livello provinciale ed ha il compito di coordinare l'attività dei Comitati Direttivi delle Associazioni Territoriali costituite nel territorio provinciale.
La Costituzione del Coordinamento Provinciale è demandata ad apposita delibera del Comitato Direttivo Nazionale; è composto dai Presidenti delle Associazioni Territoriali provinciali, che ne eleggono il Presidente, deliberano in merito alla fissazione della sede e sulla copertura delle esigenze di carattere economico, necessarie al funzionamento dell'organo territoriale.
Articolo 19
Le Associazioni Territoriali
La CONF.A.S.I. opera sul territorio attraverso le Associazioni Territoriali.
Le Associazioni Territoriali si costituiscono su iniziativa di singoli associati alla CONF.A.S.I. previo parere favorevole del Comitato Direttivo.
Le Associazioni Territoriali adottano uno Statuto conforme al modello approvato dal Comitato Direttivo, che può autorizzare, su apposita richiesta, eventuali modifiche e devono assumere la denominazione di "Conf.A.S.I. Sede Territoriale di ...........".
Le Associazioni Territoriali sono autonome rispetto alla CONF.A.S.I. così come meglio specificato nel successivo Articolo 24 del presente Statuto; tuttavia, essendo organi periferici della Confederazione, in nome della quale agiscono, spendendone il nome, hanno l'obbligo di uniformarsi alle direttive impartite ed al controllo degli organi centrali della Confederazioni stessa - Assemblea, Assemblea Congressuale, Comitato Direttivo e, se nominati, Collegio dei Revisori Legali o Revisore Unico, e Collegio dei Probiviri.
In caso di inadempienze e/o comportamenti, anche economici, che ledano il buon nome della CONF.A.S.I., il Comitato Direttivo, in base a quanto stabilito dai precedenti Articoli 13 e 15 del presente Statuto, adotta i relativi ed idonei provvedimenti.
Articolo 20
Responsabili Territoriali
La struttura territoriale della CONF.A.S.I. è costituita, oltre che dal Coordinamento Regionale, da quello provinciale e dalle Associazioni Territoriali, anche dai responsabili territoriali.
Sono nominati dal Comitato Direttivo, nel caso in cui risulti impossibile, anche momentaneamente, costituire una associazione territoriale.
La loro competenza sul territorio è, normalmente, costituita dall'ambito comunale; ove se ne presentino le condizioni (estensione del territorio, popolazione ecc.), il Comitato Direttivo può deliberare la nomina di più responsabili territoriali.
TITOLO III
STRUTTURA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA
Capo I
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Articolo 21
Il Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è organo consultivo costituito con il compito di affiancare e supportare il Presidente dell'Associazione nell'espletamento della sua attività di indirizzo ed organizzativa, con particolare riferimento alla costituzione ed organizzazione delle Federazioni e delle società ed enti di diretta emanazione della CONF.A.S.I.
E' composto da un numero massimo di 20 componenti, nominati direttamente ed esclusivamente dal Presidente, che può revocarli.
L'attività di tale organo è sottoposta al giudizio insindacabile del Presidente.
Articolo 22
I Dipartimenti
Al fine di razionalizzare l'attività generale dell'Associazione, su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, possono essere costituiti i Dipartimenti o Comparti.
Tali strutture hanno il compito di coordinare l'attività delle singole Federazioni, di cui al successivo Articolo 23 del presente Statuto, che operano nel medesimo settore produttivo, come, ad esempio, nel settore dell'agricoltura, dove potrebbero essere presenti sia la Federazione dei piccoli imprenditori agricoli, che quella dei mezzadri o coloni.
L'attività dei Dipartimenti, quindi, è finalizzata ad indirizzare l'operato di tutte le Federazioni appartenenti ai singoli Dipartimenti, nel rispetto delle singole autonomie, al fine di evitare eventuali posizioni di contrasto, che sarebbero, evidentemente, dannose per l'immagine della Confederazione.
I Dipartimenti sono organi consultivi alle dirette dipendenze del Comitato Direttivo Nazionale.
Sono rette da un Responsabile nominato dal Comitato Direttivo Nazionale.
Compongono il Dipartimento i rappresentanti delle singole Federazioni rientranti nel Dipartimento stesso.
Il Dipartimento si riunisce, normalmente, almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta il Responsabile lo ritenga necessario.
Articolo 23
Le Federazioni
Le Federazioni raggruppano tutti gli iscritti alla CONF.A.S.I. appartenenti ad una medesima categoria, come, ad esempio, la categoria dei metalmeccanici, dei dipendenti pubblici, ecc.
Sono costituite direttamente dalla CONF.A.S.I., su delibera del Comitato Direttivo Nazionale, al raggiungimento del numero minimo di iscritti stabilito con delibera dello stesso Comitato.
In quanto costituite dalla CONF.A.S.I., le Federazioni appartengono alla CONF.A.S.I. stessa, che su di esse esercita un controllo diretto.
In alcun caso, può essere prevista la formula dell'adesione alla CONF.A.S.I. di Federazioni già esistenti, alle quali è riservato l'istituto del patto federativo di cui al precedente Articolo 7 del presente Statuto.
CAPO II
STRUTTURA ECONOMICA
Articolo 24
Autonomia delle strutture territoriali
E' stabilito il principio inderogabile dell'autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e fiscale di tutte le Associazioni Territoriali e Federazioni della CONF.A.S.I. , nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea Congressuale, dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
Tale affermazione di principio comporta l'obbligo per la struttura territoriale e per la Federazione, di richiedere alla competente Agenzia delle Entrate il proprio codice fiscale ed, eventualmente fosse necessario, anche il proprio numero di partita iva, al fine di consentire una corretta gestione patrimoniale e finanziaria della struttura stessa.
Significa, ancora, che le Associazioni Territoriali e le Federazioni rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte e degli eventuali danni arrecati a terzi, non potendosi, in alcun modo addossare alcun tipo di responsabilità, sia civile che penale, alla CONF.A.S.I. nazionale.
Articolo 25
Centralizzazione delle entrate
Le entrate in denaro derivanti dal tesseramento e/o dalle donazioni o ad altro titolo, di cui al successivo Articolo 26 del presente Statuto, sono acquisite direttamente dalla CONF.A.S.I. Nazionale, sui propri conti correnti bancari e/o postali.
Con delibera del Comitato Direttivo Nazionale sono stabilite annualmente le percentuali di tali entrate da riversare alle singole strutture territoriali ed alle singole Federazioni; la citata delibera stabilisce, anche, modalità e termini delle rimesse alle strutture territoriali, in considerazione, anche, delle diverse modalità e termini di acquisizione da parte della CONF.A.S.I.
Sono naturalmente ammesse, in virtù di quanto stabilito al precedente Articolo 24, entrate di competenza diretta della singola struttura territoriale e della singola Federazione, quali, ad esempio, donazioni, entrate derivanti dall'esercizio di attività economica collaterale o, nel caso della singola Federazione, derivanti da un eventuale tesseramento suppletivo.
Articolo 26
Patrimonio e risorse economiche
Il patrimonio o Fondo di Dotazione dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Le entrate dell’ associazione sono costituite da:
· quota annua di iscrizione riscossa tramite trattenuta in busta paga o tramite versamento diretto;
· contributi ordinari e straordinari degli associati deliberati dagli organi sociali;
· contributi straordinari volontari degli associati;
· contributi volontari di soggetti privati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, estranee all’associazione;
· contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite patrimoniali;
· donazioni e lasciti, da chiunque provengano;
· entrate derivanti da attività commerciali e produttive strumentali al raggiungimento dello scopo sociale: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del rendiconto dell’associazione e sono approvate dall’Assemblea Generale Nazionale, che delibera sul loro utilizzo;
· ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge.
In nessun caso e, quindi, neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, recesso, esclusione o decadenza dall’Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione, in particolare non creano quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
Articolo 27
Esercizio finanziario e rendiconto
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l’Assemblea Generale deve approvare il rendiconto consuntivo dell’anno precedente ed il documento programmatico per l’anno in corso.
Entrambi i documenti sono presentati dal Comitato Direttivo che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno venti giorni prima dell’adunanza nella quale ne è prevista l’approvazione.
Il rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall’Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.
TITOLO IV
CAPO I
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 28
Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Congressuale con le modalità ed i termini previsti dal precedente Articolo 11 del presente statuto.
L'Assemblea Congressuale che delibera lo scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori.
In caso di scioglimento la devoluzione del patrimonio sarà effettuata nei confronti di altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96 e salvo diversa disposizione di legge.
In nessun caso il patrimonio dell'Associazione potrà essere diviso tra gli associati.
TITOLO V
CAPO I
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Norma modificativa di raccordo
Nell'atto costitutivo sono stati nominati i componenti del primo Comitato Direttivo Nazionale, del primo Collegio dei Revisori Legali e del primo Collegio dei Probiviri.
Al fine di assicurare continuità della gestione della Confederazione, tali organi rimarranno in carica fina alla prima Assemblea Congressuale, da convocarsi da parte del Comitato Direttivo, una volta realizzato lo sviluppo iniziale, la diffusione e l'affermazione dell'immagine della CONF.A.S.I. nel mondo sindacale ed il consolidamento delle condizioni economiche della Confederazione.
L'Assemblea che approva il presente Statuto delibera, ai sensi dei precedenti Articoli 14 e 15, o la Conferma del Collegio dei Revisori e/o del Revisore Unico e del Collegio dei Probiviri, o se rendere effettivamente facoltativi tali organi.
Articolo 30
Emanazione dei Regolamenti
Tutti i regolamenti citati nei precedenti articoli saranno redatti dal Comitato Direttivo e sottoposti, se necessario, all'approvazione dell'Assemblea o dell'Assemblea Congressuale.
Articolo 31
Norma finale
Per quanto non contenuto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Associazioni, contenute nel Libro I del codice civile e alle norme Vigenti.
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Statuto approvato in data 11 novembre 2008 e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Roma2 in data 27 novembre 2008 al
n. 18501 serie III.
Modificato e approvato in data 7 novembre 2012 e registrato
presso l'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 12 novembre
2012 al n. 9203 serie III.
Modificato e approvato in data 1 agosto 2018 e registrato presso
l'Afenzia delle Entrate di Salerno in data 16 agosto 2018 al n. 2634
serie III.