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Venerdì 28 Marzo 2025
Chiarimento Importante dal Ministero del Lavoro sulle dimissioni di fatto
Chiarimento Importante dal Ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro, con la circolare 6/2025 , offre un chiarimento importante sulla nuova disciplina delle dimissioni di fatto , introdotta dalla legge 2023/2024 (Collegato lavoro).

Dimissioni di Fatto : Le dimissioni di fatto decorrono dopo 15 giorni di calendario di assenza . I contratti collettivi possono soltanto incrementare tale durata , ma non ridurla.

Normative sui Licenziamenti: Le norme che già regolano i licenziamenti per assenza ingiustificata continuano a trovare applicazione solo per il recesso dal rapporto, secondo le ordinarie regole sui licenziamenti. Se si vuole introdurre un diverso termine per applicare la nuova procedura, gli accordi collettivi devono disciplinarlo espressamente .

Effetto Risolutivo : Secondo la circolare, l’effetto risolutivo dell’assenza ingiustificata protratta oltre il termine legale non discende automaticamente dall’assenza , ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto , valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del dipendente.

Comunicazione all'Ispettorato: Quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore possa dare specifica comunicazione dell’assenza all’Ispettorato territoriale del lavoro. Nulla vieta, dunque, che la comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.

Regole Disciplinari: La circolare precisa un tema molto dibattuto in queste settimane, cioè il rapporto con le regole disciplinari già esistenti. Secondo il Ministero, ove esistano norme collettive che riconducono a un’assenza ingiustificata protratta nel tempo – di durata variabile, anche inferiore ai quindici giorni previsti dal collegato – conseguenze di tipo disciplinare sono utilizzabili solo per attivare la procedura di licenziamento prevista dall’articolo 7 della legge 300/1970, mentre non sono efficaci ai fini delle dimissioni di fatto.

Procedura Telematica di Cessazione : La circolare precisa, infine, che la procedura telematica di cessazione avviata dal datore di lavoro viene resa inefficace se il datore riceve successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’ avvenuta presentazione delle dimissioni (anche per giusta causa).

Indennità di Mancato Preavviso: Con riferimento alle conseguenze di tale cessazione, viene precisato che il datore può trattenere, dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al dipendente, l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.

In allegato circolare MLPS 6.2025

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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