L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento per il rimborso del canone tv non dovuto. Nell'attesa della decisione del Tar Lazio sulla legittimità dell'addebito del canone Rai in bolletta sul ricorso proposto dal Codacons, l'Agenzia delle Entrate ha appena pubblicato il modello per richiedere il rimborso del canone pagato ma non dovuto. Sia l'istanza che le relative istruzioni sono state approvate con il provvedimento direttoriale e sono disponibili sul sito dell'Agenzia stessa e della Rai (oltre che qui sotto allegate).
Ecco le istruzioni nel dettaglio: Modalità di presentazione della domanda L'istanza per ottenere il rimborso del canone Rai pagato in bolletta ma non dovuto, può essere presentata telematicamente (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline) sia dal titolare del contratto di fornitura o dagli eredi, sia tramite gli intermediari abilitati delegati dal contribuente. La richiesta di rimborso, precisa l'Agenzia, si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica attestante la corretta trasmissione dell'istanza di rimborso.
In alternativa alla presentazione telematica, la domanda di rimborso, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, può essere inviata per raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In tal caso, per la presentazione fa fede il timbro postale.
L'applicazione via web sarà disponibile a partire dal 15 settembre prossimo, mentre la raccomandata può essere inviata sin da subito. Sono considerate valide anche le istanze inviate prima della pubblicazione del provvedimento di oggi, purché contengano i dati necessari per la verifica dei presupposti del rimborso.
I motivi della richiesta Quanto ai requisiti, i contribuenti potranno chiedere il rimborso del canone tv, nelle seguenti ipotesi (riportandone le causali): - se il richiedente o un altro membro della famiglia è in possesso dei requisiti di esenzione (ossia cittadini che hanno compiuto 75 anni con reddito familiare non superiore a 6.713,98 euro) ed ha presentato l'apposita dichiarazione sostitutiva; - se il richiedente o altro membro della famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (come ad esempio diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l'apposita dichiarazione sostitutiva; - ovvero, se il contribuente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della famiglia ha versato il canone anche con modalità diverse dall'addebito; - infine, l'istanza di rimborso è ammissibile se il cittadino ha pagato il canone inserito nelle fatture di energia elettrica e lo stesso canone è stato già corrisposto mediante addebito sulle fatture relative a un'utenza elettrica intestata ad altro componente familiare. In tal caso, la domanda vale anche come dichiarazione sostitutiva per la richiesta di non addebito sulla propria utenza elettrica (comunicando il codice fiscale del familiare che già paga il canone mediante la propria fornitura); - la domanda di rimborso può essere presentata anche da un erede in relazione al canone addebitato sulla bolletta elettrica intestata ad un soggetto deceduto.
I rimborsi Dopo la verifica dei presupposti da parte dell'Agenzia delle Entrate, i rimborsi riconosciuti spettanti saranno effettuati dalle società elettriche, con accredito sulla prima fattura utile, o anche con altre modalità, purchè assicurino l'effettiva erogazione delle somme entro 45 giorni dalla ricezione delle informazioni utili all'effettuazione del rimborso trasmesse dall'Agenzia. Se il rimborso non dovesse andare a buon fine, le somme saranno restituite direttamente dalle Entrate.
In allegato le istruzioni ed il modello di rimborso. N.B.: per scaricare gli allegati è necessario l'utilizzo del browser Internet Explorer. |