Ieri, lunedì 16 maggio, è stato l’ultimo giorno utile per inviare la dichiarazione sostitutiva con cui richiedere l’esenzione dall’addebito del canone Rai in bolletta elettrica.
E adesso, che cosa succede agli utenti che la invieranno successivamente?
Come noto, il termine di scadenza per inviare la dichiarazione sostitutiva da parte dei titolari di utenze elettriche non possidenti di un apparecchio televisivo, era ieri, 16 maggio. Adesso, quindi, i ritardatari chiedono indicazioni e chiarimenti su come fare ad evitare di vedersi recapitato l’addebito del canone Rai nella bolletta elettrica nonostante l’invio tardivo.
Si ricorda, che la comunicazione di non detenzione ha effetti differenti a seconda della data di presentazione:
– se presentata entro lunedì 16 maggio avrà effetto per l’intero 2016;
– se inviata entro il 30 giugno avrà validità soltanto per il 2° semestre dell’anno.
MODULO ESENZIONE CANONE RAI: ISTRUZIONI PER I RITARDATARI
Ne deriva che, anche successivamente alla scadenza del 16 maggio, nel modulo preparato dall’Agenzia delle Entrate, in allegato, o ottenibile sul sito istituzionale (“Dichiarazione sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”), i contribuenti ritardatari che vogliono ottenere l’esenzione possono dichiarare il mancato possesso di un apparecchio tv per il quale è dovuto il canone Rai da parte di ciascun membro della famiglia anagrafica.
COME E QUANDO INVIARE IL MODELLO?
Si ricorda che il modello deve essere sempre inviato in via telematica, direttamente oppure mediante intermediari abilitati, attraverso l’apposita applicazione web fruibile sul sito delle Entrate, sfruttando le specifiche credenziali Fisconline o Entrate.
Alternativamente, si può anche trasmettere il modello in formato cartaceo in plico raccomandato senza busta, insieme alla copia di un documento di riconoscimento valido, all’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamento Tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. |