Il decreto flussi, previsto dalla legge n. 49/1998 viene emanato annualmente dal PdCM per stabilire quanto stranieri possono entrare in Italia per motivi di lavoro autonomo e subordinato. Per le domande 2021 tempo fino a 30.09.2022.
Cos'è il decreto flussi? Il decreto flussi è un provvedimento che ogni anno viene emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo aver sentito i ministri interessati e le competenti Commissioni parlamentari. Il provvedimento definisce, in base al documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato, per lavoro subordinato (anche stagionale) e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte. Il decreto flussi è un provvedimento molto importante perché è in base alle quote in esso definite che vengono rilasciati i visti d'ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo.
Come viene emanato il decreto flussi? Il decreto flussi è previsto dalla legge n. 40/1998, che contiene la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. All'art. 3 di detta legge, dedicato alle politiche migratorie, si stabilisce in pratica che il Presidente del Consiglio è tenuto (una volta sentiti tutti gli enti e i soggetti interessati e attivi nel fornire assistenza ai fini dell'integrazione dello straniero), a predisporre ogni tre anni il "documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato". Documento che deve essere prima approvato dal Governo e poi trasmesso al Parlamento. Le Commissioni entro 30 giorni dal ricevimento devono esprimere il loro parere sul testo inviato e del loro parere si tiene conto prima di procedere alla sua emanazione con decreto del Presidente della Repubblica. Il documento programmatico è quindi propedeutico al decreto flussi, come anticipato, perché individua, tra le altre cose, anche i criteri generali per definire i flussi di ingresso nel territorio italiano, delinea gli interventi pubblici finalizzati a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri che risiedono in Italia. Il tutto nel rispetto delle diversità e delle identità culturali, a condizione che non si pongano in conflitto con il nostro ordinamento giuridico, prevedendo altresì ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
Come vengono determinati i flussi? La determinazione dei flussi di ingresso è regolato dall'art. 19 della legge n. 40/1998, il quale stabilisce infatti che l'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite appunto con uno o più decreto flussi. Decreti con i quali i nostri ministri degli esteri, dell'interno e del lavoro, possono anche assegnare quote preferenziali di ingresso a cittadini di stati extra europei con i quali siano intervenuti accordi proprio in materia di regolamentazione dei flussi e di procedure di riammissione. Accordi con i quali possono anche essere definiti flussi specifici anche per i lavori stagionali. I decreti flussi devono naturalmente tenere conto, nel definire il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro da rilasciare, dell'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, così come del numero dei cittadini stranieri extra UE iscritti nelle liste di collocamento.
Decreto flussi 2021: cosa prevede? Il decreto flussi 2021 (in allegato), emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri il 21 dicembre 2021 e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ammette nel territorio dello Stato 69.700 unità di cittadini extraeuropei. Di questi 27.700 come lavoratori autonomi e subordinati non stagionali.
Nell'ambito delle suddette 27.700 unità, il decreto stabilisce che è possibile convertire in permessi di soggiorno per lavoro subordinato: - 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; - 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; - 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE.
Saranno invece convertibili in permessi di soggiorno per lavoro autonomo:
-370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; -30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'UE.
Le varie quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale verranno poi ripartite dal Ministero del lavoro agli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome. I datori di lavoro interessati a stipulare contratti di lavoro in base al decreto flussi devono presentare domanda in modalità telematica, dal sito del Ministero dell'Interno, alla seguente pagina https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Possono accedere solo coloro che sono in possesso dello SPID. I moduli per le istanze relative alle varie tipologie di ingressi, sono reperibili direttamente sul sito.
Proroga dei termini per le istanze! Con la circolare del 16 marzo 2022 protocollo n. 0002477 (in allegato) il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali comunica che, il termine del 17 marzo 2022 fissato dal DPCM del 21 dicembre 2021, per la presentazione delle istanze relative ai permessi di ingresso per motivi di lavoro, è prorogato al 30 settembre 2022.
Le ragioni della proroga sono le seguenti:
- la quota di 100 ingressi per i lavoratori che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine non è stata completamente utilizzata; - parimenti non risultano utilizzate del tutto le quote previste per la conversione in permessi di soggiorno in lavoro subordinato/autonomo di permessi rilasciati per altre ragioni. Al momento, queste quote in particolare, sono state impegnate solo nella misura del 45%.
Si ricorda che le istanze devono essere inoltrate con le modalità telematiche illustrate nella circolare del 5 gennaio 2022 (in allegato).
Fonte: Studio Cataldi
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