Venerdì 11 Marzo 2022 |
Anf e assegni familiari, le novità da marzo |
ASSEGNO UNICO: I CAMBIAMENTO DAL PRIMO MARZO 2022
Dal primo marzo sono arrivate le novità per assegni familiari e assegno nucleo familiare. Con la partenza dell'assegno unico per i figli a carico è mutata la disciplina degli assegni per il nucleo familiare, che verranno meno parzialmente. A chiarire i particolari è la circolare dell'Inps n. 34, pubblicata il 28 febbraio. Potranno ancora fare domanda per gli Anf i nuclei familiari senza figli, per i quali la prestazione continuerà ad essere riconosciuta dall'INPS in favore del coniuge, di fratelli, sorelle e nipoti fino a 18 anni o di età superiore se impossibilitati a lavorare per problemi fisici o mentali. È partito dal 1° marzo 2022, l'Assegno unico e universale per i figli a carico, beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto disciplinato dal citato decreto.
ASSEGNI FAMILIARI: LE NOVITA'
Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico; invece continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. In merito ai nuclei c.d. orfanili si ricorda che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un'età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro. È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l'esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità). Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l'Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l'Assegno unico. Nel caso in cui il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l'Anf. Infine, in relazione all'Assegno per il nucleo familiare per i nipoti "a carico dell'ascendente" riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all'ottenimento di tale prestazione presentate dall'ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza. L'Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero-familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell'Assegno unico. Dal 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare. A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF. Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021, potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF. In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non è presente: un figlio minorenne a carico; un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; - svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; - sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; - svolga il servizio civile universale. Oppure, in ultimo, figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
EFFETTI DELLE NUOVE NORME PER LE DOMANDE DI ANF
In relazione a quanto spiegato, effetti derivanti dal nuovo dettato normativo per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti: nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minorenne a carico, tale domanda sarà respinta per tutti i componenti del nucleo familiare; nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF. L'articolo 11 del citato decreto legislativo stabilisce la proroga dell'Assegno temporaneo per i figli minori (articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 79/2021) fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021, e precisa che le maggiorazioni degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021) sono riconosciute fino al 28 febbraio 2022, in luogo della precedente previsione fino al 31 dicembre 2021. L'eventuale presenza di una domanda di Assegno temporaneo, già liquidata per il periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 28 febbraio 2022, comporterà, qualora sia presentata domanda di ANF con il relativo riconoscimento della prestazione, in ogni caso, il recupero delle somme erogate come Assegno temporaneo, in quanto i recuperi indebiti per prestazioni differenti da ANF o AF non possono essere effettuati su tali prestazioni come differenza di importi poiché: "Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti" (art. 22 del TUAF).
Fonte: Studio Cataldi - Il Diritto Quotidiano |
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