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Adesione e Adempimenti

Questa pagina informativa intende fornire a tutti coloro che sono interessati a voler diventare Responsabile di una nuova Sede Territoriale, e a coloro che hanno gia' costituito una Sede Territoriale, una guida sintetica per una corretta gestione dell'attività sindacale, sia dal punto di vista dell'organizzazione interna della CONF.A.S.I., che dal punto di vista civilistico e fiscale.

LA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DELLA CONF.A.S.I.

L'inizio della collaborazione con la CONF.A.S.I. richiede la formalizzazione della richiesta a poter effettuare tale collaborazione.
E' pertanto necessario compilare i seguenti modelli (Allegati 1 - 2 - 3 - 3a ):

a) Richiesta di nomina sindacale (allegato 1);
b) sottoscrizione, da parte del soggetto richiedente, del Codice Deontologico (allegato 2);
c) domanda di apertura sede territoriale (allegato 3);
d) informativa sul trattamento dei dati personali GDPR (allegato 3a).

La disponibilita' degli allegati (1 - 2 - 3 - 3a) si ottiene cliccando sull'icona "scarica allegato" presente alla fine della descrizione di questa pagina web. P.s.: i file allegati sono compressi, per visualizzarli è preferibile l'utilizzo di un browser aggiornato.

Tali allegati vanno compilati e inviati in copia (insieme ad un documento di riconoscimento in corso di valida') alla casella di posta elettronica dedicata della CONF.A.S.I. (antoniolaghezza@confasi.it), ed in originale, a mezzo posta prioritaria, alla Direzione Nazionale CONF.A.S.I. (Piazza dei Prati degli Strozzi, 34 - 00195 Roma) che provvederà ad emettere i relativi provvedimenti di autorizzazione, attraverso apposita delibera del Comitato Direttivo.

COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE TERRITORIALE

Una volta ricevute le citate autorizzazioni è necessario procedere alla costituzione dell'associazione territoriale di cui si espongono, di seguito, le varie fasi.
ATTENZIONE:
gli allegati citati in questa sezione possono essere richiesti al seguente indirizzo email:
antoniolaghezza@confasi.it

1° adempimento - costituzione
L'associazione territoriale si costituisce, generalmente, a mezzo di scrittura privata registrata, contenente l'atto costitutivo (allegato 4) e lo statuto (allegato 5).
Si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà dell'utilizzo dei modelli così come proposti, in quanto modifiche non autorizzate determinano la decadenza dell'autorizzazione precedentemente concessa.

2° adempimento – richiesta codice fiscale
Una volta costituita l'associazione territoriale, il rappresentante legale (il Presidente del comitato direttivo) ha l'obbligo di richiedere al locale Ufficio dell'Agenzia delle Entrate il codice fiscale dell'associazione stessa, utilizzando il modello AA5 (allegato 6).
Tale richiesta deve essere effettuata al più presto, al fine di inserire il codice fiscale assegnato nella richiesta di registrazione, di cui al successivo punto 3, che deve essere effettuata entro 20 giorni dalla costituzione.

3° adempimento – registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto
Una volta ottenuto il codice fiscale si deve procedere, si ripete, entro venti giorni dalla data di costituzione, alla registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto; si raccomanda di prestare attenzione a non superare il termine indicato, in quanto la registrazione in ritardo comporta l'applicazione delle relative sanzioni.
Per poter procedere alla registrazione è necessario apporre sull'atto costitutivo e sullo statuto le marche da bollo da € 16,00 – una marca ogni quattro pagine da 25 righi- tenendo presente che l'atto costitutivo e lo statuto sono due atti distinti.
Attenzione: le marche vanno acquistate nel giorno in cui si procede alla costituzione dell'associazione territoriale, o precedentemente, in quanto una data posteriore, apposta sulle marche stesse, comporta l'applicazione delle relative sanzioni.
Deve essere effettuato, anche, un versamento di € 200,00, presso una banca o presso le Poste, utilizzando il modello F23 (allegato 7); la banca o la Posta deve restituire all'esecutore materiale, 2 copie di tale modello, di cui una va allegata alla richiesta di registrazione.

4° adempimento – apertura del conto corrente bancario e/o postale
Con il codice fiscale, l'atto costitutivo e lo statuto registrati e con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dall'istituto bancario, si può procedere all'apertura del conto corrente dell'associazione.
Tale adempimento è necessario per consentire la rimessa delle somme di competenza della sede territoriale, da parte, principalmente, della Conf.A.S.I. Nazionale.
Si avverte che non saranno effettuate rimesse di alcun tipo su conti correnti intestati a soggetti diversi dall'associazione territoriale.

5° adempimento – compilazione ed invio del modello Eas
Entro 60 giorni dalla costituzione dell'associazione territoriale, è obbligatorio compilare ed inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate il modello Eas (allegato 8).
Si richiama l'attenzione sull'importanza dell'adempimento in esame, in quanto il mancato invio del modello Eas comporta la decadenza dai benefici di legge previsti dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 633/72.
Ciò significa che, in mancanza del modello Eas, i corrispettivi, le quote associative ed i contributi percepiti diventano imponibili sia ai fini delle imposte dirette che dell'iva.

6° adempimento – libro soci e tenuta della contabilità
Per una corretta gestione della sede sindacale è necessario istituire il libro soci e tenere una ordinata contabilità annuale.
Per quanto riguarda il libro soci, esso può essere tenuto anche in modalità informatica, utilizzando, ad esempio, word o Excel ed inserendo, per ogni associato, i seguenti dati:
1) Cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) indirizzo e luogo di residenza;
4) codice fiscale;
5) data di iscrizione;
6) data di cessazione del rapporto associativo.
Per quanto riguarda la contabilità si precisa che essa, pur essendo obbligatoria a fini civilistici, non rileva a fini fiscali, ed è la base sulla quale formare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
Tale contabilità non è altro che una corretta registrazione giornaliera delle entrate (incasso quote, contributi ecc.) e delle uscite (pagamento utenze – acqua, luce, gas – acquisto materiali, cancelleria ecc.).
Si allega un rapido esempio di alcune registrazioni e del relativo rendiconto; si tratta di un foglio Exel che può essere, naturalmente, adattato alle esigenze di ogni singola struttura (allegato 9).

7° adempimento – approvazione del rendiconto e del preventivo
L'esercizio sociale dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro tre mesi dalla chiusura il Direttivo o il Reggente Provinciale predispone il rendiconto dell'esercizio precedente ed il preventivo per l'anno in corso.
Entrambi i documenti sono accompagnati da una relazione illustrativa che, insieme alla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea; tale approvazione deve avvenire entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio (30 aprile).
A titolo di esempio potete richiedere all'indirizzo email antoniolaghezza@confasi.it gli allegati 10,11 e 12.

ASPETTI FISCALI

La gestione di una sede sindacale, normalmente, non prevede alcun tipo di adempimento fiscale, tranne che in caso di assunzione di dipendenti e di pagamento di compensi professionali, assoggettati a ritenuta d'acconto.
Al verificarsi di tali casi è consigliabile rivolgersi al consulente del lavoro e al commercialista per una corretta gestione della casistica in esame.

Ad ogni buon conto segnaliamo brevemente che:
in caso di assunzione di dipendenti, oltre alle relative comunicazioni, alla tenuta dei libri obbligatori e alla compilazione delle buste paga, deve essere effettuato, anche, il versamento mensile (entro il 16 del mese successivo al pagamento degli stipendi) delle ritenute previdenziali ed assistenziali e delle ritenute fiscali; nel caso in esame, inoltre, deve essere compilato ed inviato all'agenzia delle entrate, la dichiarazione modello IRAP, attualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo, effettuando, ove necessario ed alle scadenze stabilite, il pagamento dell'imposta da tale modello risultante.
in caso di pagamento di prestazioni professionali assoggettate a ritenuta d'acconto, devono essere versate (entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento) le relative ritenute;
in entrambi i casi, attualmente entro il 31 luglio dell'anno successivo, deve essere compilato ed inviato all'agenzia delle entrate il modello 770, riepilogativo di tutte le ritenute operate e versate nel corso dell'anno precedente.

ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICA

Nel corso del tempo, però, può essere necessario e/o utile esercitare attività economiche, non solo occasionalmente ed in relazione diretta all'attività sindacale, ma anche in maniera continuativa ed abituale, indipendentemente dalla stessa attività.
In questo caso devono essere posti in essere alcuni adempimenti.

1° adempimento – apertura della partita iva
Tale adempimento può essere effettuato in vari modi:
1) direttamente dal responsabile della sede, presso l'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello AA7/10 (allegato 13);
2) delegando un terzo, nel qual caso al modello AA7/10 devono essere allegate la delega del rappresentante legale al terzo e le fotocopie dei documenti di identità del delegante e del delegato;
3) telematicamente, nel qual caso l'operazione è affidata al Caf o ad un professionista abilitato.
Nel modello AA7/10 deve essere indicata l'opzione per il regime contabile agevolato previsto dalla Legge 398/91, di cui si dirà successivamente.

2° adempimento – comunicazione opzione D.lgs. 398/91 alla Siae
L'opzione per il regime contabile previsto dalla Legge 398/91 deve essere segnalato, anche alla Siae, utilizzando l'apposito modello (allegato 14) ed allegando il certificato di attribuzione della partita iva; la Siae provvederà ad iscrivere la sede nei propri elenchi per i successivi adempimenti.

Tali adempimenti sono costituiti, sostanzialmente dall'obbligo di consegnare alla competente sede Siae, entro 30 giorni dal termine di ogni singolo trimestre dell'anno, due copie di ogni singola fattura e/o ricevute emesse nel trimestre di riferimento.

Per comodità si indicano le singole scadenze:
1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo) entro il 30 aprile
2° trimestre (aprile – maggio- giugno) entro il 30 luglio
3° trimestre (luglio -agosto – settembre) entro il 30 ottobre
4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre) entro il 31 gennaio

ATTENZIONE: L'adempimento di cui al presente punto, deve essere, preventivamente, verificato con la sede Siae territorialmente competente, in quanto ogni sede Siae può utilizzare proprie e differenti modalità operative.
Gli allegati citati in questa sezione possono essere richiesti al seguente indirizzo email: antoniolaghezza@confasi.it

LA GESTIONE CONTABILE PREVISTA DALLA LEGGE 398/91

Il regime previsto dalla Legge 398/91 è un regime fiscale agevolato rivolto al mondo del c.d. Terzo Settore e, cioè, al mondo dell'associazionismo, di cui il sistema sindacale è legittimamente parte.
Le agevolazioni possono essere così sintetizzate:

Agevolazioni in materia di registrazione e conservazione dei documenti
Le fatture emesse, ad esempio nel mese di aprile, devono essere registrate cumulativamente (con un'unica registrazione riportante la somma di tutte le fatture emesse) entro il 15 del mese successivo (nell'esempio entro il 15 maggio), nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997 (allegato 15).
Le fatture ricevute devono essere semplicemente conservate avendo cura di rispettare l'ordine cronologico in base alla data di emissione o ricezione.

Agevolazioni IVA
In materia di IVA la Legge 398/91 prevede che non devono essere presentate la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione annuale e l'esonero dall'obbligo del versamento dell'acconto.
Il calcolo dell'Iva da versare si effettua utilizzando le percentuali di deduzione forfetaria previste dalla Legge, in relazione alla tipologia delle prestazioni fatturate.
Tali deduzioni, ed i relativi versamenti, possono essere così sintetizzate:

Cessioni di beni e Prestazione di servizi
Percentuale forfetaria 50%
Iva da versare 50%

Sponsorizzazioni
Percentuale forfetaria 10%
Iva da versare 90%

Cessione diritti di ripresa televisiva o trasmissione radiofonica, prestazioni pubblicitarie
Percentuale forfetaria 33%
Iva da versare 67%

Il versamento dell'Iva deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante modello F24, senza maggiorazione di interessi.

Agevolazioni Ires e Irap
La legge 398/91 prevede che la determinazione del reddito imponibile sia ai fini Ires, che ai fini Irap, deve avvenire applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%; ciò significa, in pratica, che su un volume d'affari pari a 10.000,00 euro, il reddito imponibile sarà pari ad € 300,00, sul quale andranno calcolate le relative imposte Ires ed Irap.

Attenzione: a differenza di quanto previsto in materia di Iva, in ambito Ires ed Irap sussiste l'obbligo di redazione ed invio telematico dei rispettivi modelli di dichiarazione (Unico ENC per l'Ires e Modello Irap).
Gli allegati citati in questa sezione possono essere richiesti al seguente indirizzo email: antoniolaghezza@confasi.it

Ad ogni buon conto si ribadisce che, in ambito fiscale, si ritiene consigliabile affidarsi a soggetti esperti in materia.
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